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Testo del decreto del ministero dell'Interno

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8 agosto 2009
L'abbigliamento dei volontari

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1. L'iscrizione dell'associazione e' revocata dal Prefetto quando:
a) venga meno anche uno dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 4;
b) l'associazione violi il divieto disposto dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, comma 3;
c) l'associazione non ottemperi nel termine previsto dall'art. 5, comma 3, a far cessare l'interessato dal rapporto associativo;
d) il Prefetto abbia adottato nel corso di un anno, nei confronti della medesima associazione, piu' di un provvedimento di divieto di impiego in relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettere
c), d), ed e);
e) l'associazione violi il divieto di cui all'art. 7, comma 1;
f) l'associazione ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, commi 40 e 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto.
2. Il Prefetto comunica al sindaco la revoca dell'iscrizione dell'associazione nell'elenco provinciale.

Art. 7.

Revisione annuale dell'elenco e ammissione di nuovi associati


1. Il Prefetto, competente per territorio, provvede annualmente alla revisione dell'elenco di cui all'art. 1, al fine di verificare il permanere dei requisiti delle associazioni e degli appartenenti alle stesse. A tal fine il legale rappresentante dell'associazione, almeno un mese prima della revisione annuale, deposita, in Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, la documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti. Il mancato deposito della documentazione suddetta nel termine sopra indicato comporta automaticamente la sospensione degli effetti dell'iscrizione nell'elenco provinciale e il divieto di svolgimento dei compiti di cui al presente decreto.
2. L'esito della revisione di cui al comma 1 e' comunicata al sindaco ed ai responsabili delle Forze di polizia dello Stato della provincia.
3. L'ammissione di nuovi associati deve essere tempestivamente segnalata alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo per la verifica dei requisiti di cui al presente decreto. Fino alla comunicazione dell'esito degli accertamenti, gli interessati non possono svolgere le attivita' di cui all'art. 2.

Art. 8.

Formazione

1. Le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento per gli osservatori volontari, appartenenti alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, concernenti l'attivita' di segnalazione.
2. Per le associazioni di cui al successivo art. 9 i corsi dovranno essere svolti in tempo utile per proseguire nell'impiego degli osservatori.
3. Al termine del corso di formazione il legale rappresentante dell'associazione trasmette al Prefetto l'attestato di superamento del corso di cui al comma 1, necessario per l'impiego degli osservatori volontari nelle attivita' di segnalazione.

Art. 9.

Norme transitorie


1. Le associazioni gia' costituite, che alla data del presente decreto svolgono attivita' di volontariato con finalita' di solidarieta' sociale comunque riconducibili a quanto previsto dall'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94, e dal presente decreto, possono essere iscritte nell'elenco provinciale delle associazioni di osservatori volontari, con le medesime modalita' di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 1. Dette associazioni possono continuare a espletare la propria attivita' anche nell'ambito e nei limiti dell'art. 2 prima dell'iscrizione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.
2. Per lo stesso periodo di 6 mesi, i comuni possono continuare ad avvalersi dei rapporti in atto, per lo svolgimento, da parte di cittadini, di attivita' comunque riconducibili all'art. 3, comma 40 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

8 agosto 2009
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